L’emergenza Covid-19 ha portato con sé una serie di pesanti implicazioni nei rapporti commerciali che vanno particolarmente ad incidere sui rapporti contrattuali tra le parti.
Per approfondire l’analisi, vale la pena di segnalare anche la nozione di forza maggiore elaborata dalla Corte di giustizia UE con riferimento al Diritto dell’Unione Europea, nozione che rileva in pratica, nei casi in cui il rapporto fra le parti è disciplinato da una normativa di origine europea (direttiva, regolamento, decisione).
Anche nel diritto UE la forza maggiore costituisce un’esimente all’adempimento dell’obbligo gravante sulla parte che invoca l’esistenza della forza maggiore. Un esempio: il soggetto tenuto al pagamento di un’imposta che grava sul possesso di una merce, è esentato dall’obbligo di pagamento se ha perso tale merce per ragioni di forza maggiore.
La Corte di giustizia UE, le cui sentenze prevalgono su quelle di diritto nazionale, sottolinea che la nozione di forza maggiore si configura nel caso in cui sussistano circostanze anormali ed imprevedibili, estranee a colui che le invoca, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (v. per es., sentenze Société Pipeline Méditerranée et Rhône, C‑314/06, SGS Belgium e a.,C‑218/09 e, Eurofit, C‑99/12).
In altre parole, la forza maggiore nel diritto dell’Unione Europea esige la presenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee alla parte che le invoca, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo, per quest’ultima, di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anomalo, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.
Ciò premesso, va osservato che la nozione di forza maggiore non ha il medesimo contenuto nei diversi settori d’applicazione del diritto dell’Unione Europea, ma il suo significato deve essere determinato in funzione del contesto giuridico nel quale è destinata a produrre i suoi effetti (v. per es., sentenza First City Trading e a., C‑263/97, e Société Pipeline Méditerranée et Rhône, C-314/06).
Pertanto, ad integrazione di quanto già osservato con riferimento al diritto italiano, anche nel Diritto dell’Unione Europea la possibilità di avvalersi dell’esimente della forza maggiore per giustificare l’inadempimento della propria obbligazione va valutata caso per caso in relazione al contesto fattuale e normativo in cui opera il soggetto interessato.