In questi giorni stiamo riscontrando molta confusione e parecchie incertezze relativamente alla possibilità per talune imprese di riprendere o continuare la propria attività produttiva ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 e successive modifiche.Sperando di essere utili, ne illustriamo di seguito i punti principali.
CODICI ATECO AMMESSI – Laddove un’impresa sia titolare di un Codice ATECO espressamente incluso nell’Allegato I del DPCM 22 marzo 2020, essa può continuare la propria attività produttiva senza necessità di inviare una dichiarazione in Prefettura.
PRODUZIONI MISTE CON CODICI ATECO AMMESSI E NON AMMESSI– È possibile che le imprese siano titolari di più Codici Ateco e che questi non siano tutti inclusi nell’Allegato I. In tal caso, è necessario effettuare una valutazione per ogni singolo prodotto o servizio, al fine di determinare se l’impresa possa rientrare in un’altra delle categorie di attività produttive consentite.
FILIERA DI APPROVVIGIONAMENTO DI CODICI ATECO AMMESSI – Quando l’impresa non sia titolare di un Codice Ateco incluso nel suddetto Allegato I, ma rientri comunque in una filiera di approvvigionamento di soggetti economici operativi ai sensi dello stesso, essa potrà riprendere la propria attività produttiva limitatamente alla produzione consentita, inviando un’apposita comunicazione alla Prefettura.
FORNITURE ALL’ESTERO – Salvo non siano previste limitazioni alle importazioni o alla circolazione delle merci di determinati Paesi (quindi ciò non dovrebbe valere per l’Unione europea), ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 non sussistono limiti per quanto riguarda la fornitura di clienti stranieri e la spedizione delle merci consentite a questi ultimi, purché questo non comporti l’attivazione di linee produttive relative a codici ATECO esclusi. Perciò, se rappresentate un operatore economico estero che si serve di fornitori italiani, provate a contattare i vostri abituali fornitori in quanto potreste comunque riuscire a ricevere merci con regolarità.
CICLO PRODUTTIVO CONTINUO – Particolari sono i casi di imprese che operano con impianti a ciclo produttivo continuo, la cui sospensione o interruzione potrebbe recare grave pregiudizio all’impianto o causare incidenti. A tal riguardo, è prevista la comunicazione alla Prefettura.
MERCI ORDINATE PRIMA DEL 23 MARZO 2020 – Molti dubbi sussistono altresì in caso di merce ordinata prima dell’entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020, ancora da ricevere, a merce da ordinare per approvvigionare il magazzino e far fronte alla domanda dei prossimi mesi, di merce presente in magazzino da poter spedire ai propri clienti. In questi casi, elemento discriminante può essere, oltre a quanto già precedentemente illustrato, il fatto che si tratti di commercio al dettaglio o all’ingrosso.
CONTROLLI – Nelle more di un controllo da parte della Prefettura competente, l’impresa potrà ricominciare ad essere operativa e, qualora le autorità di controllo dovessero ritenere la ripresa non conforme al DPCM 22 marzo 2020, ne disporranno la sospensione. Nel caso contrario, in assenza di provvedimenti da parte della Prefettura, l’attività potrà regolarmente proseguire nel rispetto del DPCM 22 marzo 2020.
MISURE DI SICUREZZA SANITARIA – In tutti i casi in cui sia consentita la continuazione o la ripresa delle attività produttive è necessario il rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, con l’utilizzo dei DPI e la distanza minima tra gli addetti, restando inteso che è sempre consigliabile richiamare al lavoro il numero minimo indispensabile di addetti alle funzioni produttive.
Confindustria è intervenuta pubblicando una serie di chiarimenti alle FAQ sul DPCM 22 marzo 2020 che potrebbero aiutare a dipanare qualche dubbio sul tema.
Ricordiamo però che ogni caso non espressamente incluso nelle disposizioni governative è individuale e andrebbe esaminato nel dettaglio, fino ad analizzare, se necessario, il singolo prodotto o servizio per cui potrebbe essere possibile la ripresa dell’attività produttiva.