La causa pregiudiziale in questione nasce da una decisione dell’Autorità Antitrust italiana (AGCM) la quale aveva appurato che un’impresa in posizione dominante si avvaleva di una serie di distributori esclusivi per la vendita dei propri prodotti (gelati da asporto) ed aveva ritenuto che l’impresa in questione obbligasse i propri distributori ad un comportamento lesivo della concorrenza che si ripercuoteva a valle, nei punti vendita, avvalendosi della sua forza di mercato. L’AGCM aveva altresì ritenuto che i comportamenti in questione fossero sostanzialmente tutti imputabili all’impresa dominante e aveva irrogato a quest’ultima una sanzione di oltre 60.000.000 di EUR per abuso di posizione dominante. A seguito dell’impugnazione presentata dall’impresa dominante dapprima al competente Tribunale Amministrativo Regionale e poi al Consiglio di Stato quest’ultimo ha appunto richiesto in via pregiudiziale l’interpretazione della Corte di Giustizia dell’articolo 102 del Trattato TFUE che vieta l’abuso di posizione dominante.
La Corte UE ha in primo luogo confermato che sussista abuso di posizione dominante qualora sia dimostrato che l’impresa dominante, attraverso un siffatto sistema di distribuzioni esclusiva, abbia effettivamente orchestrato una compressione della concorrenza. Tuttavia la Corte di Giustizia ha precisato che “i comportamenti adottati da distributori facenti parte della rete di distribuzione dei prodotti o dei servizi di un produttore che gode di una posizione dominante possono essere imputati a quest’ultimo, qualora sia dimostrato che tali comportamenti non sono stati adottati in modo indipendente da detti distributori, ma fanno parte di una politica decisa unilateralmente da tale produttore e attuata tramite tali distributori” (Dispositivo, punto 1).
Inoltre, dopo avere avuto modo di riassumere la propria giurisprudenza in materia di abuso di posizione dominante, la Corte di giustizia ha specificamente osservato che l’articolo 102 TFUE “deve essere interpretato nel senso che, in presenza di clausole di esclusiva contenute in contratti di distribuzione, un’autorità garante della concorrenza è tenuta, per accertare un abuso di posizione dominante, a dimostrare, alla luce di tutte le circostanze rilevanti e tenuto conto, segnatamente, delle analisi economiche eventualmente prodotte dall’impresa in posizione dominante riguardo all’inidoneità dei comportamenti in questione ad escludere dal mercato i concorrenti efficienti tanto quanto essa stessa, che tali clausole siano capaci di limitare la concorrenza (…) ”.
In sostanza la Corte messo l’accento sulla necessità per l’AGCM di fornire un supporto probatorio particolarmente solido, e soprattutto sull’obbligo su di essa incombente di analizzare gli elementi probatori offerti dalla stessa impresa accusata di avere violato il diritto UE della concorrenza, al fine di poter motivarne il presunto abuso di posizione dominante.