Con due pronunce (inedite) del Tribunale e della Corte d’Appello di Firenze il giudice di merito, su istanza di parte, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice straniero avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 6(a) del Regolamento (UE) n. 650/2012.
La vicenda processuale riguarda la richiesta di sospensione e revoca di un esecutore testamentario straniero, assistito dallo Studio DFA, presentata dalle eredi di un cittadino olandese, che era residente in Italia al momento della morte e aveva espressamente indicato nel proprio testamento la legge olandese come legge della successione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 22 del Regolamento (UE) n. 650/2012.
Il giudice italiano, adito dalle eredi testamentarie quale giudice del luogo di ultima residenza abituale del defunto, ha accolto l’istanza del convenuto e si è avvalso della facoltà attribuitagli dall’art. 6(a) del Regolamento (UE) n. 650/2012, declinando la giurisdizione a favore del giudice olandese in ragione dell’estrema complessità della vicenda oggetto di controversia.
Le pronunce in commento, oltre a confermare la natura discrezionale del potere riconosciuto al giudice adito dall’art. 6(a) del Regolamento (UE) n. 650/2012 in presenza della scelta di una legge straniera quale legge della successione, accolgono la tesi sostenuta dal nostro Studio secondo cui detto potere è esercitabile all’esito della valutazione di una serie di circostanze pratiche che possono essere anche diverse da quelle sinteticamente elencate nel succinto disposto dell’art. 6 del Regolamento (UE) n. 650/2012, che deve dunque ritenersi dotato di valenza meramente esemplificativa.