Il tema della responsabilità da prodotto difettoso è particolarmente significativo nella pianificazione delle attività imprenditoriali.
Per esemplificare, l’assemblaggio di un prodotto che contiene un pezzo difettoso fornito da un’impresa terza non esime il venditore della merce finale da responsabilità nei confronti dell’acquirente, perché a tutela di quest’ultimo il nostro ordinamento giuridico prevede una responsabilità solidale in capo ad entrambi i produttori, benché con possibilità del produttore incolpevole di rivalersi sull’altro.
A ben vedere, le conseguenze derivanti dalla difettosità di un prodotto possono avere un impatto molto pesante sulla struttura aziendale, sia dal punto di vista finanziario, ma anche e soprattutto dal punto di vista reputazionale.
Questo tema delicato è stato al centro di un seminario organizzato da Confindustria Vicenza sulle campagne di richiamo di mercato, cui hanno partecipato oggi in qualità di relatori l’Avv. Roberto Santoro e l’Avv. Isabella Zanin del nostro studio.
Dal lato del produttore/venditore è perciò importante prevedere, in tutti i settori di mercato, a livello contrattuale ed assicurativo degli strumenti idonei all’assetto societario per prevenire o limitare le possibili conseguenze connesse a tale scongiurata eventualità.
Dal lato dell’acquirente, è utile invece conoscere i meccanismi di segnalazione o di informazione sulle recall dei prodotti difettosi, non sicuri o pericolosi circolanti sul mercato per acquistare consapevolmente e senza rischi per la salute.